Assicurazione RCA obbligatoria anche per veicoli fermi: regole, deroghe e sanzioni

Gaetano Cesarano

30/01/2024

16/02/2024 - 10:36

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Da dicembre 2023 l’assicurazione RCA è obbligatoria anche per i veicoli fermi in aree private e non circolanti su strada pubblica. Scopriamo i dettagli della nuova normativa, le deroghe previste e le sanzioni per chi non si adegua.

Dallo scorso dicembre tutti i veicoli immatricolati in Italia devono essere coperti da un’assicurazione RCA, ovvero una polizza di responsabilità civile, anche se non sono in uso e sono parcheggiati in aree private.

La revisione del sistema assicurativo è frutto del recepimento italiano di una direttiva europea del Parlamento e del Consiglio europeo introdotta il 24 novembre 2021 (2021/2118/UE).

Di fatto è stata completamente rivista la norma precedentemente in vigore nel nostro Paese (direttiva 2009/103/CE) che prevedeva l’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile solo per i veicoli circolanti, o parcheggiati su strade pubbliche.

La nuova normativa ha creato molte polemiche e incertezze tra gli automobilisti, al punto che per chiarire meglio le modalità di applicazione, con un emendamento al Dl Milleproroghe è stata avanzata una proposta di proroga fino al 30 giugno 2024.

La nuova definizione di veicolo per l’assicurazione RCA obbligatoria

La nuova direttiva, che modifica la precedente regolamentazione in materia di assicurazione dei veicoli, amplia il concetto di "uso del veicolo" a prescindere dalle sue condizioni, dal luogo e dal fatto che sia fermo o in movimento. L’obiettivo è garantire una maggiore tutela delle vittime di incidenti stradali, anche in caso di veicoli abbandonati o destinati alla demolizione.

Il recepimento della direttiva europea ridefinisce infatti i veicoli soggetti all’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile, indicando più esattamente "qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice". Il requisito fondamentale è una velocità di progetto massima superiore a 25 Km/h o in alternativa una massa superiore a 25 kg e una velocità massima superiore a 14 km/h.

Obbligo assicurazione RCA: le deroghe previste

L’unico modo per evitare l’obbligo assicurativo è il ritiro definitivo dalla circolazione, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale:

  • veicoli ritirati formalmente dalla circolazione perché destinati alla rottamazione per i quali è stata ritirata la carta di circolazione o per quelli il cui uso è vietato in via temporanea o permanente in forza di una misura adottata dall’autorità competente in conformità alla normativa vigente (fermo amministrativo, confisca e sequestro)
  • veicoli per i quali sia esercitato il diritto di sospensione della copertura assicurativa, nell’ipotesi di mancato utilizzo del veicolo in quanto inidoneo all’uso come mezzo di trasporto nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso in via temporanea da parte di specifici soggetti

In caso contrario, i proprietari dei veicoli fermi dovranno pagare il premio assicurativo, pena il rischio di sanzioni amministrative e penali. Fa eccezione l’uso difforme dalla destinazione d’uso, ovvero un veicolo che non disponga di ruote o batteria - e pertanto non sia in grado di circolare - o sia elemento di esposizione.

Direttiva UE 2021/2118 in materia di assicurazione della responsabilità civile auto

Sospensione assicurazione RCA: nuove regole e preavviso

Pur non limitando all’occorrenza il diritto di sospendere la polizza assicurativa, la nuova regolamentazione prevede che lo stop non possa superare i 10 mesi nell’annualità di polizza e che la sospensione possa essere prorogata con un preavviso di almeno 10 giorni.

Per i veicoli d’interesse storico, definiti dall’art. 60 del codice della strada, il periodo massimo di sospendibilità è esteso a 11 mesi su 12 con un preavviso di 5 giorni.

Assicurazione RCA veicolo fermo: multe e sanzioni

Il mancato rispetto della normativa collegata all’obbligo dell’assicurazione RCA anche per veicoli non in uso o parcheggiati in aree private prevede sanzioni specifiche.

Nella fattispecie si prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 193 del codice della strada che stabilisce una multa da 866 a 3.464 euro per la mancata copertura assicurativa.

L’assicurazione è obbligatoria anche per ciclomotori e motorini fermi?

L’assicurazione per i veicoli fermi è obbligatoria anche per moto, ciclomotori e motorini che non vengono utilizzati. Con il recepimento della normativa europea 2021/2118/UE, l’assicurazione è infatti necessaria per tutti i veicoli a motore, indipendentemente dall’utilizzo e dal loro ricovero, che può essere su strada pubblica o in area privata.

Il mancato rispetto dell’obbligo di assicurazione espone il proprietario alle sanzioni previste dal legislatore, che sono identiche a quelle previste in caso mancata assicurazione di un’automobile.

Allo stesso modo, anche per moto, ciclomotori e motorini valgono le stesse deroghe previste per gli altri veicoli, con la possibilità - definita per legge - di sospendere la polizza fino a 10 mesi nel corso dell’anno.

Un caso particolare è quello dei motorini con cilindrata fino a 50 cc per i quali, fino al 2012, era prevista la circolazione mediante documenti abbinati al possessore e non al ciclomotore.

Poiché per le nuove disposizioni fa fede l’immatricolazione del mezzo, i veicoli 50 cc per i quali non sia stata effettuata una registrazione con un nuovo certificato di circolazione - e pertanto non dotati di targa a 6 caratteri - devono intendersi inidonei all’utilizzo su strada e quindi dispensati dall’obbligo di assicurazione.

Assicurazione RCA: nuovi massimali di copertura

La nuova direttiva europea introduce anche altre novità, come l’armonizzazione dei massimali di copertura tra i diversi Stati membri e la semplificazione delle procedure di risarcimento in caso di incidenti transfrontalieri.

Ogni 5 anni gli importi saranno aggiornati in linea con l’indice dei prezzi al consumo armonizzato stabilito a norma del regolamento UE 2016/792

Le disposizioni vigenti prevedono che, per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il contratto è stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:

  • nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari a 6.450.000 euro per sinistro
  • nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari a 1.300.000 euro per sinistro

Per effetto delle modifiche introdotte gli importi non saranno modificati, ad eccezione di quelli per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone (categorie M2 e M3) che passano da 15 a 30 milioni di euro per i danni alle persone e da 1 a 2 milioni di euro per i danni alle cose.

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