Assicurazione RCA obbligatoria anche per veicoli fermi: regole, deroghe e sanzioni

Gaetano Cesarano

30/01/2024

16/02/2024 - 10:36

condividi

Da dicembre 2023 l’assicurazione RCA è obbligatoria anche per i veicoli fermi in aree private e non circolanti su strada pubblica. Scopriamo i dettagli della nuova normativa, le deroghe previste e le sanzioni per chi non si adegua.

Dallo scorso dicembre tutti i veicoli immatricolati in Italia devono essere coperti da un’assicurazione RCA, ovvero una polizza di responsabilità civile, anche se non sono in uso e sono parcheggiati in aree private.

La revisione del sistema assicurativo è frutto del recepimento italiano di una direttiva europea del Parlamento e del Consiglio europeo introdotta il 24 novembre 2021 (2021/2118/UE).

Di fatto è stata completamente rivista la norma precedentemente in vigore nel nostro Paese (direttiva 2009/103/CE) che prevedeva l’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile solo per i veicoli circolanti, o parcheggiati su strade pubbliche.

La nuova normativa ha creato molte polemiche e incertezze tra gli automobilisti, al punto che per chiarire meglio le modalità di applicazione, con un emendamento al Dl Milleproroghe è stata avanzata una proposta di proroga fino al 30 giugno 2024.

<sommaire|title=Assicurazione RCA obbligatoria: le nuove regole>

La nuova definizione di veicolo per l’assicurazione RCA obbligatoria

La nuova direttiva, che modifica la precedente regolamentazione in materia di assicurazione dei veicoli, amplia il concetto di "uso del veicolo" a prescindere dalle sue condizioni, dal luogo e dal fatto che sia fermo o in movimento. L’obiettivo è garantire una maggiore tutela delle vittime di incidenti stradali, anche in caso di veicoli abbandonati o destinati alla demolizione.

Il recepimento della direttiva europea ridefinisce infatti i veicoli soggetti all’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile, indicando più esattamente "qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice". Il requisito fondamentale è una velocità di progetto massima superiore a 25 Km/h o in alternativa una massa superiore a 25 kg e una velocità massima superiore a 14 km/h.

Obbligo assicurazione RCA: le deroghe previste

L’unico modo per evitare l’obbligo assicurativo è il ritiro definitivo dalla circolazione, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale:

  • veicoli ritirati formalmente dalla circolazione perché destinati alla rottamazione per i quali è stata ritirata la carta di circolazione o per quelli il cui uso è vietato in via temporanea o permanente in forza di una misura adottata dall’autorità competente in conformità alla normativa vigente (fermo amministrativo, confisca e sequestro)
  • veicoli per i quali sia esercitato il diritto di sospensione della copertura assicurativa, nell’ipotesi di mancato utilizzo del veicolo in quanto inidoneo all’uso come mezzo di trasporto nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso in via temporanea da parte di specifici soggetti

In caso contrario, i proprietari dei veicoli fermi dovranno pagare il premio assicurativo, pena il rischio di sanzioni amministrative e penali. Fa eccezione l’uso difforme dalla destinazione d’uso, ovvero un veicolo che non disponga di ruote o batteria - e pertanto non sia in grado di circolare - o sia elemento di esposizione.

Direttiva UE 2021/2118 in materia di assicurazione della responsabilità civile auto

Sospensione assicurazione RCA: nuove regole e preavviso

Pur non limitando all’occorrenza il diritto di sospendere la polizza assicurativa, la nuova regolamentazione prevede che lo stop non possa superare i 10 mesi nell’annualità di polizza e che la sospensione possa essere prorogata con un preavviso di almeno 10 giorni.

Per i veicoli d’interesse storico, definiti dall’art. 60 del codice della strada, il periodo massimo di sospendibilità è esteso a 11 mesi su 12 con un preavviso di 5 giorni.

Assicurazione RCA veicolo fermo: multe e sanzioni

Il mancato rispetto della normativa collegata all’obbligo dell’assicurazione RCA anche per veicoli non in uso o parcheggiati in aree private prevede sanzioni specifiche.

Nella fattispecie si prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 193 del codice della strada che stabilisce una multa da 866 a 3.464 euro per la mancata copertura assicurativa.

L’assicurazione è obbligatoria anche per ciclomotori e motorini fermi?

L’assicurazione per i veicoli fermi è obbligatoria anche per moto, ciclomotori e motorini che non vengono utilizzati. Con il recepimento della normativa europea 2021/2118/UE, l’assicurazione è infatti necessaria per tutti i veicoli a motore, indipendentemente dall’utilizzo e dal loro ricovero, che può essere su strada pubblica o in area privata.

Il mancato rispetto dell’obbligo di assicurazione espone il proprietario alle sanzioni previste dal legislatore, che sono identiche a quelle previste in caso mancata assicurazione di un’automobile.

Allo stesso modo, anche per moto, ciclomotori e motorini valgono le stesse deroghe previste per gli altri veicoli, con la possibilità - definita per legge - di sospendere la polizza fino a 10 mesi nel corso dell’anno.

Un caso particolare è quello dei motorini con cilindrata fino a 50 cc per i quali, fino al 2012, era prevista la circolazione mediante documenti abbinati al possessore e non al ciclomotore.

Poiché per le nuove disposizioni fa fede l’immatricolazione del mezzo, i veicoli 50 cc per i quali non sia stata effettuata una registrazione con un nuovo certificato di circolazione - e pertanto non dotati di targa a 6 caratteri - devono intendersi inidonei all’utilizzo su strada e quindi dispensati dall’obbligo di assicurazione.

Assicurazione RCA: nuovi massimali di copertura

La nuova direttiva europea introduce anche altre novità, come l’armonizzazione dei massimali di copertura tra i diversi Stati membri e la semplificazione delle procedure di risarcimento in caso di incidenti transfrontalieri.

Ogni 5 anni gli importi saranno aggiornati in linea con l’indice dei prezzi al consumo armonizzato stabilito a norma del regolamento UE 2016/792

Le disposizioni vigenti prevedono che, per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il contratto è stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:

  • nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari a 6.450.000 euro per sinistro
  • nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari a 1.300.000 euro per sinistro

Per effetto delle modifiche introdotte gli importi non saranno modificati, ad eccezione di quelli per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone (categorie M2 e M3) che passano da 15 a 30 milioni di euro per i danni alle persone e da 1 a 2 milioni di euro per i danni alle cose.

Argomenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA