Pneumatici invernali M+S per moto e scooter: cosa bisogna sapere
Scopriamo cosa prescrive il Codice della Strada per la circolazione invernale di ciclomotori e motocicli e l’utilizzo di pneumatici M+S.
Leggi la guida sull’obbligo delle gomme invernali per le moto su Money.it - Per garantire la sicurezza sulle strade, da alcuni anni Regioni, Province e Comuni dispongono specifiche ordinanze per disciplinare la circolazione stradale nel periodo invernale. Per questo motivo, dal 15 novembre al 15 aprile, su molte strade italiane vige l’obbligo di circolare con pneumatici M+S, dall’inglese "Mud & Snow” ovvero fango e neve, progettati specificatamente per l’utilizzo in condizioni meteo difficili. Per anni la normativa non ha però chiarito gli obblighi dei motociclisti poiché i veicoli a due ruote non erano mai esplicitamente citati.
Maggiore trasparenza è stata fatta con la direttiva ministeriale del 16 gennaio 2013 che disponendo l’esenzione per ciclomotori e motocicli dalle ordinanze invernali consente - a differenza delle auto - di circolare dal 15 novembre al 15 aprile senza l’obbligo di installare pneumatici adeguati o avere catene a bordo. Nel corso degli anni sono comunque intervenute diverse modifiche alle normative che possono essere così riassunte:
- per le tipologie di pneumatici M+S è consentito l’impiego occasionale di prodotti aventi le stesse misure riportate sulla carta di circolazione anche con un codice di velocità inferiore (minimo omologato 130 km/h), senza dover modificare il documento di circolazione
- l’utilizzo di pneumatici con codice di velocità declassato deve essere segnalato al guidatore mediante l’apposizione di una targhetta di segnalazione
- l’uso temporaneo di gomme invernali deve essere inteso per l’intera durata delle ordinanze che ne regolamentano l’utilizzo, ovvero dal 15 novembre al 15 aprile. Nel caso di pneumatici M+S con codice di velocità M, P e Q, in sostanza quelli omologati per una velocità massima del veicolo fino a 160 km/h, il periodo di impiego è esteso dal 15 ottobre al 15 maggio per consentire agli utenti una efficace programmazione delle necessarie operazioni di montaggio e smontaggio.
Non tutte queste prescrizioni sono però applicabili nel caso di ciclomotori, scooter o motocicli. La direttiva del 16 gennaio 2013 sancisce infatti l’impossibilità - durante le ordinanze invernali - di utilizzare veicoli a due ruote in presenza di neve o ghiaccio sulla strada, indipendentemente dal tipo di pneumatico adottato e dal codice di velocità.
Poiché, nel caso specifico dei veicoli a due ruote, la marcatura M+S indica che il pneumatico è idoneo alla marcia su fango e in fuoristrada, ma non su fondo stradale innevato, i motocicli muniti di pneumatici M+S possono circolare tutto l’anno - in assenza di neve e ghiaccio su strada o di precipitazioni nevose in atto - a patto che le caratteristiche dimensionali e prestazionali siano identiche a quelle riportate sulla carta di circolazione.
Allo stesso modo è possibile circolare con motocicli muniti di pneumatici M+S con codice di velocità declassato per uso occasionale (15 novembre-15 aprile) senza necessità di aggiornare la carta di circolazione o chiedere un nullaosta del costruttore.
I motociclisti sono comunque tenuti all’adozione di pneumatici conformi alle normative di legge ed è loro cura stabilire la temporaneità o l’occasionalità di impiego, fermo restando che pneumatici con codice di velocità ridotto richiedono un uso accorto del veicolo per non superare la velocità consentita.
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