Auto d’epoca e di interesse collezionistico: differenze, requisiti, vantaggi e normativa

Redazione Motori

14 Marzo 2024 - 12:22

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I veicoli storici sono raggruppati in due categorie ben definite che definiscono requisiti e differenze per la circolazione e la gestione ordinaria del mezzo. Scopriamo nel dettaglio la normativa in vigore e quali sono i vantaggi e le esenzioni per auto e moto d’epoca o di interesse collezionistico.

Anche se molto spesso i termini auto d’epoca e auto d’interesse collezionistico vengono considerati sinonimi, dal punto di vista legislativo e normativo le due categorie di auto storiche sono profondamente differenti.

La distinzione tra le categorie auto d’epoca e auto d’interesse collezionistico è accuratamente normata dall’articolo 60 del Codice della strada. Il legislatore include tra i veicoli atipici - siano essi d’epoca o di interesse storico e collezionistico - motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e addirittura macchine agricole. Scopriamo quali sono i requisiti, i vantaggi e la normativa che riguarda tutte le auto storiche.

Auto e moto d’epoca: definizione e normativa

Nella categoria dei veicoli d’epoca rientrano motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole cancellati dal P.R.A. (Pubblico registro automobilistico) perché destinati alla conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice.

In questo caso si tratta di veicoli che volutamente - per la loro stessa definizione - non sono stati aggiornati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti previsti dal Codice della strada per la circolazione. Per questi veicoli è prevista l’iscrizione in un’apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.

I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

  • la circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente alle località e all’itinerario di svolgimento degli stessi;
  • ai fini della circolazione i veicoli devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dall’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione avrà luogo la manifestazione. L’autorizzazione riporterà il percorso stabilito e la velocità massima consentita in relazione al tipo di veicolo;
  • il trasferimento di proprietà di un veicolo d’epoca deve essere obbligatoriamente segnalato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l’aggiornamento dell’apposito elenco.

Auto e moto di interesse storico e collezionistico: definizione e normativa

Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti i veicoli iscritti in uno degli appositi registri: ASI, Registro storico Lancia, Registro italiano Fiat, Registro italiano Alfa Romeo, Registro storico FMI.

Il veicolo deve essere in buono stato di conservazione e mantenere la conformità alle specifiche originali per quanto riguarda carrozzeria, telaio e meccanica. Non sono ammesse modifiche o personalizzazioni che alterino il veicolo da un punto di vista estetico o funzionale.

I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare su strada purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, anche in virtù delle apposite deroghe previste dal regolamento.

L’iscrizione al registro storico permette di ottenere l’attestato di storicità, ovvero il Certificato di rilevanza storica (Crs), che è il documento che certifica il valore storico e collezionistico dell’auto e ne attesta data di costruzione e specifiche tecniche.

Si tratta comunque di veicoli che:

  • sono stati costruiti da almeno 20 anni (fa fede la data di produzione e non di immatricolazione);
  • conservano le caratteristiche originarie di fabbricazione;
  • rispettano le prescrizioni riguardanti sistemi di frenatura, dispositivi di segnalazione acustica e visiva e silenziatori di scarico.

Auto e moto storiche: vantaggi fiscali e assicurativi

Le auto storiche godono di alcuni vantaggi sia fiscali sia assicurativi. L’assicurazione agevolata per le auto storiche prevede generalmente una formula con franchigia, ovvero con partecipazione dell’assicurato al risarcimento dei danni in caso di incidente, con tariffe inferiori rispetto ad un’auto normale. Le auto storiche sono infatti considerate a basso rischio sulla base di una limitata circolazione.

Tassa di possesso, bollo e veicoli storici

Per quanto riguarda la tassa di possesso sono previste allo stesso modo alcune agevolazioni per i veicoli di interesse storico e collezionistico

Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico non utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, con anzianità compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica (articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17.12.2009) e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari a -50%.

I veicoli ultratrentennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, non sono invece più soggetti ad una tassa di possesso ma ad una tassa di circolazione, con un meccanismo del tutto simile al "bollo" di lontana memoria. A decorrere dal 30° anno dalla loro costruzione, solamente se l’auto o la moto circola su strada, è dovuto un bollo annuale di circolazione forfettaria pari a 25,82 euro per gli autoveicoli e 10,33 euro per i motoveicoli.

L’esenzione per i veicoli ultratrentennali è automatica e non occorre presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

La tassa forfettaria è riferita all’intera annualità, non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento e non è dovuta se il veicolo rimane inutilizzato.

Limitazioni al traffico per i veicoli storici

Per i veicoli storici diverse Regioni hanno previsto delle deroghe alla circolazione nelle zone a traffico limitato esentandole dalle restrizioni ambientali, in quanto considerate beni culturali.

In Piemonte, per esempio, i veicoli storici con data di immatricolazione superiore ai 40 anni possono circolare liberamente tutto l’anno, mentre quelli con data di immatricolazione compresa tra venti e quaranta anni possono circolare solo nei giorni festivi e prefestivi.

A Milano i veicoli ultra quarantennali in possesso di Certificazione di rilevanza storica possono circolare in Area B e C, ovvero le zona più centrali del capoluogo lombardo, previa registrazione della targa. Ai veicoli storici certificati tra i 20 ed i 39 anni di anzianità sono invece concessi 25 giorni di accesso all’anno in entrambe le aree ZTL.

Deroga fari accesi per veicoli storici

In base alla legge n. 214 del 1.8.2003 i veicoli iscritti ad ASI, Registro storico Lancia, Registro italiano Fiat, Registro italiano Alfa Romeo, Registro storico FMI sono esentati dall’accensione dei proiettori anabbaglianti fuori dai centri abitati.

Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro.

Esenzione cinture di sicurezza per veicoli storici

L’obbligo di indossare le cinture di sicurezza ha suggerito negli anni alcune precisazioni circa l’installazione e l’utilizzo delle stesse sui veicoli storici.

Il Ministero dei trasporti con la circolare n. B53/2000 del 22.06.2000 ha precisato che "l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall’origine con specifici punti d’attacco".

Se il veicolo non è pertanto predisposto all’origine di punti di attacco omologati, scatta la deroga di installazione e utilizzo delle cinture di sicurezza.

Allo stesso modo per il trasporto dei minori, l’articolo 172 del Codice della strada prevede che:

I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni.

Alla luce delle tante differenze individuate tra auto d’epoca e auto d’interesse collezionistico appare evidente che le due categorie identificano tipologie diverse di veicoli e che i due termini non possono considerarsi sinonimi.

In sintesi le auto d’epoca sono destinate alla conservazione in spazi pubblici e privati e hanno restrizioni severe sulla circolazione, mentre le auto di interesse storico e collezionistico possono viaggiare su strada se rispettano le norme vigenti, pur essendo soggette a diverse agevolazioni ed esenzioni.

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